Art. 17 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 17 c.p.c. (Cause relative all'esecuzione forzata)
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.