Art. 17 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 17 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa "all'ordine" è trasferibile mediante girata.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola "non all'ordine" o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.