Art. 17 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 17 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco) . In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.