Art. 17 DPR 495-1992
Art. 17 DPR 495-1992 (Rif. Art. 10 DLT 285-1992 - Durata delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
[3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno. ]
4. E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.
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