Art. 17 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 17 Codice Deontologico Forense (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale)
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2.Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3.In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.