Art. 178 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 178 disp.att.c.p.c. (Procedimento di rendiconto)
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.