Art. 178 c.p.c.

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Art. 178 c.p.c. (Controllo del collegio sulle ordinanze) approfondisci

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. .
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il decreto del giudice istruttore che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.