Art. 1785-ter c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1785-ter c.c. (Obbligo di denuncia del danno)
Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.