Art. 1782 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1781 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1783 c.c.

Art. 1782 c.c. (Deposito irregolare) approfondisci

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.