Art. 1778 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1778 c.c. (Cosa proveniente da reato)
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sè.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.