Art. 1778 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1777 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1779 c.c.

Art. 1778 c.c. (Cosa proveniente da reato) approfondisci

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sè.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.