Art. 1776 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1776 c.c. (Obblighi dell'erede del depositario) approfondisci

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.