Art. 1776 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1776 c.c. (Obblighi dell'erede del depositario)
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.