Art. 1774 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1773 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1775 c.c.

Art. 1774 c.c. (Luogo di restituzione e spese relative) approfondisci

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.