Art. 1772 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1772 c.c. (Pluralità di depositanti e di depositari) approfondisci

Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.