Art. 176 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 176 c.p.p. (Effetti della restituzione nel termine )
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. 2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito. Titolo VII NULLITA'