Art. 1766 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1765 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1767 c.c.

Art. 1766 c.c. (Nozione) approfondisci

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.