Art. 1760 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1759 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1761 c.c.

Art. 1760 c.c. (Obblighi del mediatore professionale) approfondisci

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finchè sussista la possibilità di controversia, sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.