Art. 1755 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1754 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1756 c.c.

Art. 1755 c.c. (Provvigione) approfondisci

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.