Art. 174 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 174 disp.att.c.p.p. (Rettifiche e integrazioni alla motivazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.