Art. 174 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 173 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 175 disp.att.c.p.p.

Art. 174 disp.att.c.p.p. (Rettifiche e integrazioni alla motivazione) approfondisci

1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.