Art. 174 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 174 c.p.c. (Immutabilità del giudice istruttore)
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.