Art. 174 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 173 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 175 c.p.c.

Art. 174 c.p.c. (Immutabilità del giudice istruttore) approfondisci

Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.