Art. 1747 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1746 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1748 c.c.

Art. 1747 c.c. (Impedimento dell'agente) approfondisci

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.