Art. 1743 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1743 c.c. (Diritto di esclusiva)
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.