Art. 1743 c.c.

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Art. 1743 c.c. (Diritto di esclusiva) approfondisci

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.