Art. 173 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 173 c.p.p. (Termini a pena di decadenza. Abbreviazione )
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. 2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.