Art. 1739 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1739 c.c. (Obblighi dello spedizioniere)
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.