Art. 1739 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1739 c.c. (Obblighi dello spedizioniere) approfondisci

Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.