Art. 172 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 172 disp.att.c.c.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purchè la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.