Art. 172 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 172 RD 267-1942 (Operazioni e relazione del commissario)
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.