Art. 1728 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1727 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1729 c.c.

Art. 1728 c.c. (Morte o incapacità del mandante o del mandatario) approfondisci

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.