Art. 171 c.p.c.

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Art. 171 c.p.c. (Ritardata costituzione delle parti) approfondisci

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.
La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis, salva la disposizione dell'art. 291.