Art. 170 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 170 disp.att.c.p.p. (Sezioni unite)
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.