Art. 170 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 170 DLT 58-1998 (Gestione accentrata di strumenti finanziari)
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
* vai all'articolo precedente: Art. 169 DLT 58-1998 (Partecipazioni al capitale)
* vai all'articolo successivo: Art. 170-bis DLT 58-1998 (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)