Art. 1709 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1709 c.c. (Presunzione di onerosità)
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. § 1 Delle obbligazioni del mandatario