Art. 1709 c.c.

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Art. 1709 c.c. (Presunzione di onerosità) approfondisci

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. § 1 Delle obbligazioni del mandatario