Art. 1705 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1704 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1706 c.c.

Art. 1705 c.c. (Mandato senza rappresentanza) approfondisci

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.