Art. 1701 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1701 c.c. (Diritto di accertamento dei vettori successivi)
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.