Art. 16 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 16 disp.att.c.c.
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti.