Art. 16 DPR 633-1972

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Art. 16 DPR 633-1972 (Aliquote dell'imposta) approfondisci

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al trentotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
[ In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione. ]
- elevata all'8 per cento, con effetto 1° gennaio 1981, dall'art. 1, comma 3, L. 22 dicembre 1980, n. 889;
- elevata al 10 per cento, con effetto 5 agosto 1982, dall'art. 1, comma 1, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697;
- ridotta al 9 per cento, con effetto 1° gennaio 1985, dall'art. 1, comma 1, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.