Art. 169 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 169 c.p.c. (Ritiro dei fascicoli di parte)
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare ... dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.