Art. 1682 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1682 c.c. (Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi) approfondisci

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.