Art. 1682 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1682 c.c. (Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi)
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.