Art. 1680 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1680 c.c. (Limiti di applicabilità delle norme)
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.