Art. 167 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 167 c.p. (Estinzione del reato)
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.