Art. 167 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 167 c.p. (Estinzione del reato) approfondisci

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.