Art. 166 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 165 disp.att.c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 167 disp.att.c.p.c.

Art. 166 disp.att.c.p.c. (Modalità della custodia) approfondisci

Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.