Art. 166 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 166 c.c. (Capacità dell'inabilitato) approfondisci

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.