Art. 166 DLT 285-1992

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Art. 166 DLT 285-1992 (Trasporto di cose su veicoli a trazione animale) approfondisci

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 99.