Art. 1663 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1662 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1664 c.c.

Art. 1663 c.c. (Denuncia dei difetti della materia) approfondisci

L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.