Art. 1657 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1657 c.c. (Determinazione del corrispettivo)
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.