Art. 1652 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1652 c.c. (Anticipazioni all'affittuario) approfondisci

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.