Art. 1652 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1652 c.c. (Anticipazioni all'affittuario)
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.