Art. 164 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 164 c.p.p. (Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio )
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.