Art. 164 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 164 c.c. (Simulazione delle convenzioni matrimoniali)
E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.