Art. 1644 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1644 c.c. (Accrescimenti e frutti del bestiame)
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.