Art. 1644 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1644 c.c. (Accrescimenti e frutti del bestiame) approfondisci

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.