Art. 1641 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1641 c.c. (Scorte vive) approfondisci

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.