Art. 163 DLT 209-2005

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 162 DLT 209-2005 vai all'articolo successivo: Art. 164 DLT 209-2005

Art. 163 DLT 209-2005 (Requisiti particolari) approfondisci

1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.