Art. 163 DLT 196-2003

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 162-ter DLT 196-2003 vai all'articolo successivo: Art. 164 DLT 196-2003

Art. 163 DLT 196-2003 (Omessa o incompleta notificazione) approfondisci

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.